lunedì 14 marzo 2011

17 marzo 2011 - 150° anniversario dell’Unità d’Italia

MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 4119 - C41a                                                                  Venezia, 11 marzo 2011



Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto
                                               LORO SEDI

e p.c.         Al Vice Direttore Generale
                              Ai Dirigenti degli UST
                              Ai Dirigenti Tecnici
                  Al dr. Fernando Cerchiaro
                                                                             LORO SEDI



Oggetto: 17 marzo 2011 - 150° anniversario dell’Unità d’Italia
               

            Si inoltra alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota del Capo Dipartimento Giovanni Biondi datata 10/3/2011, pari oggetto, con la quale si forniscono indicazioni in merito alle iniziative delle scuole in relazione  al 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
           
            Nel richiamare la nota di questo Ufficio si tornano ad invitare le SS.LL. ad inviare, per conoscenza di questa Direzione, notizie concernenti le attività promosse, per la pubblicazione sul sito regionale.

            Si ricorda infine che questo Ufficio collabora ad una pluralità di iniziative promosse dalla Regione Veneto in merito alle collaborazioni che, ovviamente non si concludono con la data del 17 marzo, ma proseguono per tutto l’anno.

            Sul punto questo Ufficio non mancherà di fornire puntuali e precise informazioni sullo sviluppo degli eventi che si andranno a programmare nella regione.

            Auspicando la massima partecipazione e collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.



                                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                                                          Gianna Miola






sabato 12 marzo 2011

Festa nazionale del 17 marzo 2011 per ricorrenza 150° anniversario dell'unità d'Italia.


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio I - Affari generali e Personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso




Prot. M.I.U.R.A00DRVE/Uff.1/3989/ C39a                             Venezia, 9 marzo 2011

                                                                 Ai Dirigenti
                                                                 Uffici Scolastici Territoriali
                                                                  del Veneto         Loro Sedi

                                                                 Ai Dirigenti Scolastici
                                                                 Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
                                                                 Statali e Paritarie del Veneto
                                                                 Loro Sedi


OGGETTO: FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO 2011 PER RICORRENZA 150°
                     ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA.

                    Si ricorda che  con  Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23/02/2011 il Presidente della Repubblica dispone che, limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato festa nazionale.
                  Conseguentemente rimangono chiusi gli uffici pubblici e tutte le istituzioni scolastiche comprese le segreterie.
                 A tal fine si trascrive di seguito l’art.1 del sopraindicato  Decreto Legge:

“”1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n.260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa  nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica””.

              Gli Uffici  Scolastici Territoriali sono pregati di comunicare quanto sopra alle scuole paritarie della provincia di propria competenza.

                                                                                    IL VICE DIRETTORE GENERALE
                                                                                            - Roberto Spampinato -

CHIARIMENTI Applicazione D.L. n. 147 DEL 7.9.2007

MIURAOODRVE/UFF.III/ 3996/C7                                                                     VENEZIA, 9 marzo 2011

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

E,P.C

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI

RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

AI RESPONSABILI REGIONALI
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI

Al responsabile
UFFICIO FINANZIARIO
SEDE

AL SITO INTERNET USR
SEDE


OGGETTO: CHIARIMENTI Applicazione D.L. n. 147 DEL 7.9.2007 convertito in legge
                25.10.2007 n. 176 –
                art.2, comma 5 –Competenza Uffici Provinciali Economia  Finanze liquidazione
                trattamento economico
-       al personale supplente  nominato in sostituzione di personale in maternità
-       al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204/71;
-       al personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria,  è nominato in sostituzione di altro personale

Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 2, comma 5 del D.L. 147/2007 citato al fine di individuare chiaramente il personale supplente la cui retribuzione viene posta a carico degli Uffici Provinciali Economia e Finanze (ex Direzioni Provinciali del  Tesoro).

Al riguardo si ritiene opportuno riportare per esteso il testo dell’art.2, comma 5 citato.                    
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del  personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.”
Al riguardo Il MIUR, con nota prot. n. 1977 del 12 ottobre 2007, consultabile nella rete INTRANET, ha fornito un serie di chiarimenti, anche di ordine operativo,per la corretta applicazione della citata normativa, individuando con precisione il personale supplente destinatario della disposizione in esame.
Si ritiene utile riportare integralmente l’elencazione  del personale supplente temporaneo da porre a carico  delle Direzioni provinciali dell’Economia e Finanze,contenuta nella citata nota:
a.     personale supplente nominato in sostituzione del personale in congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza);
b.    personale supplente che, entro la durata della nomina, è collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza;
c.     personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione d'altro personale;
d.    personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, con trattamento d'indennità ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01.
CHIARIMENTI RICHIESTI
In relazione  alle varie situazioni che si sono verificate nelle scuole, i chiarimenti più richiesti  sono i seguenti:
Quesito  n. 1)
docente (o personale ATA)  assente per malattia (e non per maternità);
Ø  viene nominata la supplente A, che si trova in astensione obbligatoria per maternità e quindi   non può assumere servizio;
Ø  viene quindi nominata la supplente B , che assume effettivo servizio.
I dirigenti scolastici richiedono il pagamento alla DTEF sia per la supplente A che per la supplente B, in quanto la prima si trova nella condizione c) della predetta nota del MIUR e la seconda, a parere dei dirigenti, è nominata in sostituzione della supplente in astensione obbligatoria.
Le Ragionerie territoriali  dello Stato oppongono rilievi nel senso che ritengono che solo la prima supplente rientri nella casistica contemplata dalla specifica normativa  (esempio riportato, caso c  della nota del MIUR 1977/2007) in quanto, a loro avviso,  la seconda  viene nominata sempre  per sostituire la prima titolare, assente per malattia e non “per motivi di maternità” e non la prima supplente in astensione obbligatoria.
Secondo l’ interpretazione delle ragionerie Territoriali   quindi il  trattamento economico della seconda supplente è a carico della scuola.
Quesito n. 2)
Altro chiarimento richiesto riguarda il numero dei supplenti da porre a carico delle DTEF, in quanto spesso, come evidenziato nel primo caso, è necessario ricorrere alla nomina di più supplenti per la copertura dello stesso posto.


Quesito n. 3)
Ulteriore  chiarimento avanzato  riguarda il significato da dare  alla parola “maternità” e cioè se in tale accezione rientra sia l’astensione obbligatoria, compresa l’interdizione dal lavoro, o anche l’astensione facoltativa.
RISPOSTE A QUESITI
In relazione alle problematiche evidenziate e  tenuto conto di  quanto evidenziato dal MIUR nella citata   nota  n. 1977 del 12.10.2007 si  forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1)
Nel caso illustrato,  poiché  il primo assente  è  in congedo per motivi diversi dalla maternità (malattia, aspettativa, ecc…)  è a carico delle DPEF solo la retribuzione della prima supplente in quanto rientra nella fattispecie indicata alla lettera c) della nota MIUR (personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale) e non anche il secondo, in quanto la necessità della sostituzione è originata dal primo assente, in congedo per motivi diversi dalla maternità.
Quesito n. 2)
Con riferimento a quanto specificato dalla lettera a) della citata nota del MIUR, se il primo assente è in congedo per motivi  di maternità sono a carico del Ministero dell’Economia e Finanze sia il  primo supplente nominato in sostituzione di tale  personale assente per motivi di maternità (astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro), sia l’eventuale secondo (o terzo) supplente nominato, indipendentemente quindi dal loro numero e dal motivo della loro assenza, in quanto quella  che ha dato origine alla sostituzione/sostituzioni è l’astensione obbligatoria o l’interdizione dal lavoro del primo assente.
Quesito n. 3)
IL MIUR con la parola  “congedo per maternità” si riferisce  all’ astensione obbligatoria e all’interdizione dal lavoro, equiparata all’astensione obbligatoria, e non anche all’ astensione facoltativa.

Si evidenzia altresì , con riferimento alle ipotesi riportate alle  lettere b) e c) della citata nota del MIUR , che sono a carico delle DPEF  tutti i supplenti che entro la durata della nomina sono collocati in astensione obbligatoria per maternità  o in interdizione dal lavoro, (lettera b)   nonché tutti quelli che, durante il periodo di astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro sono nominati in sostituzione di altro personale assente (lettera c), indipendentemente dal loro numero.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .
                                                                                               IL VICE DIRETTORE GENERALE
                                                                                                            Roberto Spampinato

Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola.

Prot. n.            AOODGPER      1950                                                                                                              Roma,  8 marzo 2011
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici  Scolastici  Regionali

Loro sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del  D.L.vo 297/94. 
Graduatorie di circolo e di istituto di 1°  fascia ( All. G ) -  a. s. 2011/2012 -
- Istanze  on-line -   

Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .
Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate  graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l’apposita  domanda  (all. G )  per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .
E’ noto , altresì, che  tale domanda dovrà essere inviata  tramite le “ istanze on line” , e che non è richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consentirà la visualizzazione  delle sedi già trasmesse per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012, evitando così  qualsiasi possibilità di incorrere in errori di digitazione.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione del modello G siano contestuali in tutto il territorio nazionale.                    L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno  29 marzo 20011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011.
La presentazione dell’istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato  dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo :
  --  la “Registrazione” da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione già disponibile);
  --  l’ “Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente ( disponibile dal prossimo 29 marzo ) .
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - Registrazione” allestita sul sito http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
Al riguardo del procedimento amministrativo in oggetto,  si precisa quanto segue:
·           ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui  ha titolo;
·                 nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto alle istituzioni scolastiche già prescelte per il precedente a. s. 2010/2011, integrarle e/o  sostituirle del tutto o in parte;
·           l’aspirante  già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94  e  nella prima fascia delle  graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che intenda confermare in toto le medesime istituzioni scolastiche anche per l’a.s. 2011/2012, non dovrà compilare l’istanza on line in quanto restano automaticamente confermate le istituzioni scolastiche già scelte per l’a. s. 2010/2011, con la sola clausola che l’aspirante rimane nelle graduatorie delle sole sedi che, non essendo state oggetto di dimensionamento, hanno mantenuto lo stesso codice;
·           l’aspirante  già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94  e  nella prima fascia delle  graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che, invece,  intenda sostituire le sedi del tutto o in parte o comunicarne di nuove nel limite delle trenta consentite deve  necessariamente registrarsi e utilizzare l’apposita funzionalità delle istanze on line.
Tale funzionalità  deve necessariamente essere utilizzata anche dall’aspirante già  inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94  , ma non  inserito nella prima fascia delle  graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, sempre che desideri figurare  nelle citate graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2011/2012.
·           infine, l’aspirante che, avendone titolo, concorra per l’inclusione nelle citate graduatorie permanenti , e desideri anche l’inclusione nella 1° fascia delle  graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2011/2012 deve necessariamente produrre il modello di domanda  allegato G  di scelta delle sedi tramite le istanze on line .
Tutti gli aspiranti della 1° fascia sono inclusi in graduatoria in base all’automatica trasposizione dell’ordine  con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 .
Si richiama all’attenzione che la procedura non rappresenta in nessun caso una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94  ma solo l’acquisizione/aggiornamento  delle sedi  scolastiche, ai fini dell’inserimento nelle  graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia.
Si pregano, infine,  le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET ed INTRANET .
Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to   LUCIANO CHIAPPETTA