MIURAOODRVE/UFF.III/ 3996/C7 VENEZIA, 9 marzo 2011
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
E,P.C
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI
RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI
AI RESPONSABILI REGIONALI
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI
Al responsabile
UFFICIO FINANZIARIO
SEDE
AL SITO INTERNET USR
SEDE
OGGETTO: CHIARIMENTI Applicazione D.L. n. 147 DEL 7.9.2007 convertito in legge
25.10.2007 n. 176 –
art.2, comma 5 –Competenza Uffici Provinciali Economia Finanze liquidazione
trattamento economico
- al personale supplente nominato in sostituzione di personale in maternità
- al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204/71;
- al personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale
Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 2, comma 5 del D.L. 147/2007 citato al fine di individuare chiaramente il personale supplente la cui retribuzione viene posta a carico degli Uffici Provinciali Economia e Finanze (ex Direzioni Provinciali del Tesoro).
Al riguardo si ritiene opportuno riportare per esteso il testo dell’art.2, comma 5 citato.
“ A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.”
Al riguardo Il MIUR, con nota prot. n. 1977 del 12 ottobre 2007, consultabile nella rete INTRANET, ha fornito un serie di chiarimenti, anche di ordine operativo,per la corretta applicazione della citata normativa, individuando con precisione il personale supplente destinatario della disposizione in esame.
Si ritiene utile riportare integralmente l’elencazione del personale supplente temporaneo da porre a carico delle Direzioni provinciali dell’Economia e Finanze,contenuta nella citata nota:
a. personale supplente nominato in sostituzione del personale in congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza);
b. personale supplente che, entro la durata della nomina, è collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza;
c. personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione d'altro personale;
d. personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, con trattamento d'indennità ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01.
CHIARIMENTI RICHIESTI
In relazione alle varie situazioni che si sono verificate nelle scuole, i chiarimenti più richiesti sono i seguenti:
Quesito n. 1)
docente (o personale ATA) assente per malattia (e non per maternità);
Ø viene nominata la supplente A, che si trova in astensione obbligatoria per maternità e quindi non può assumere servizio; Ø viene quindi nominata la supplente B , che assume effettivo servizio. I dirigenti scolastici richiedono il pagamento alla DTEF sia per la supplente A che per la supplente B, in quanto la prima si trova nella condizione c) della predetta nota del MIUR e la seconda, a parere dei dirigenti, è nominata in sostituzione della supplente in astensione obbligatoria. Le Ragionerie territoriali dello Stato oppongono rilievi nel senso che ritengono che solo la prima supplente rientri nella casistica contemplata dalla specifica normativa (esempio riportato, caso c della nota del MIUR 1977/2007) in quanto, a loro avviso, la seconda viene nominata sempre per sostituire la prima titolare, assente per malattia e non “per motivi di maternità” e non la prima supplente in astensione obbligatoria.
Secondo l’ interpretazione delle ragionerie Territoriali quindi il trattamento economico della seconda supplente è a carico della scuola.
Quesito n. 2)
Altro chiarimento richiesto riguarda il numero dei supplenti da porre a carico delle DTEF, in quanto spesso, come evidenziato nel primo caso, è necessario ricorrere alla nomina di più supplenti per la copertura dello stesso posto.
Quesito n. 3)
Ulteriore chiarimento avanzato riguarda il significato da dare alla parola “maternità” e cioè se in tale accezione rientra sia l’astensione obbligatoria, compresa l’interdizione dal lavoro, o anche l’astensione facoltativa.
RISPOSTE A QUESITI
In relazione alle problematiche evidenziate e tenuto conto di quanto evidenziato dal MIUR nella citata nota n. 1977 del 12.10.2007 si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1)
Nel caso illustrato, poiché il primo assente è in congedo per motivi diversi dalla maternità (malattia, aspettativa, ecc…) è a carico delle DPEF solo la retribuzione della prima supplente in quanto rientra nella fattispecie indicata alla lettera c) della nota MIUR (personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale) e non anche il secondo, in quanto la necessità della sostituzione è originata dal primo assente, in congedo per motivi diversi dalla maternità.
Quesito n. 2)
Con riferimento a quanto specificato dalla lettera a) della citata nota del MIUR, se il primo assente è in congedo per motivi di maternità sono a carico del Ministero dell’Economia e Finanze sia il primo supplente nominato in sostituzione di tale personale assente per motivi di maternità (astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro), sia l’eventuale secondo (o terzo) supplente nominato, indipendentemente quindi dal loro numero e dal motivo della loro assenza, in quanto quella che ha dato origine alla sostituzione/sostituzioni è l’astensione obbligatoria o l’interdizione dal lavoro del primo assente.
Quesito n. 3)
IL MIUR con la parola “congedo per maternità” si riferisce all’ astensione obbligatoria e all’interdizione dal lavoro, equiparata all’astensione obbligatoria, e non anche all’ astensione facoltativa.
Si evidenzia altresì , con riferimento alle ipotesi riportate alle lettere b) e c) della citata nota del MIUR , che sono a carico delle DPEF tutti i supplenti che entro la durata della nomina sono collocati in astensione obbligatoria per maternità o in interdizione dal lavoro, (lettera b) nonché tutti quelli che, durante il periodo di astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro sono nominati in sostituzione di altro personale assente (lettera c), indipendentemente dal loro numero.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .
IL VICE DIRETTORE GENERALE